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Scopri come l’Unione Europea sta rivoluzionando il mercato dei crypto-asset. Con il MiCaR, il DORA e il Pilot Regime, l’UE sta ridefinendo la regolamentazione delle crypto-attività a livello europeo per garantire la sicurezza degli investitori.


La dimensione del mercato dei crypto-asset sta crescendo su scala globale a ritmi esponenziali. Il
problematico inquadramento delle crypto-attività all’interno dei sistemi tradizionali ha reso chiaro al
legislatore europeo che occorreva creare un environment specifico per questi asset digitali, che fosse in grado di integrarsi con i sistemi tradizionali. Anche i Governi, le banche centrali e le autorità di vigilanza hanno rivolto la loro attenzione al fenomeno, considerati anche i potenziali rischi che l’utilizzo incontrollato di tali strumenti può comportare sul mercato.

La strategia della commissione Europa sugli asset digitali

La Commissione Europea, a settembre 2020, ha delineato una strategia in materia di Finanza digitale per
l’UE (il c.d. Digital Finance Package), con l’obiettivo di sostenere la transizione digitale nell’UE basandosi
su un doppio approccio: il Digital Finance Strategy e il Retail Payments Strategy. Tra le priorità individuate,
quella di ridurre la frammentazione del mercato digitale nell’ambito dei servizi finanziari, garantire un
quadro normativo comune (in tema di trasparenza, antiriciclaggio e tutela dei dati personali), creare uno
spazio di dati finanziari e gestire i rischi connessi alla trasformazione digitale. Ha così adottato il
Regolamento UE n. 1114 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31/5/2023, relativo ai mercati delle
crypto-attività (c.d. MiCaR); il Regolamento Ue n. 2554 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
14/12/2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario (c.d. DORA) ed infine il
regolamento numero 858 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30/5/2022, relativo all’instaurazione di un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito (c.d. Pilot
regime).

IL MICAR

Il MICAR ha previsto requisiti uniformi per l’offerta al pubblico e l’ammissione alla negoziazione di crypto-
attività, nonché per i prestatori di servizi e ha previsto disposizioni a tutela dei possessori di crypto-attività e misure contro l’abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato. È entrato in vigore nel giugno 2023 e si applicherà dal 30/12/2024, salvo il III e il IV titolo, che invece si applicheranno dal
30/6/2024. Prevede, poi, una serie di esclusioni ai fini del coordinamento con le altre normative del settore finanziario (sono escluse crypto-attività che si qualifichino come “strumenti finanziari”, fondi, titoli derivanti da cartolarizzazioni, prodotti assicurativi, prodotti pensionistici e sono altresì esclusi i Non Fungible Tokens- NFT e la Finanza Decentralizzata-DeFi). Il MiCaR si applica, dunque, a tutte le crypto-attività e ne conferma la tripartizione in “utility token”, “asset-referenced token” (c.d. ART) e “E-Money token” (c.d. EMT).

Include, inoltre, un numero considerevole di misure di II e III livello che intendono essere sviluppate durante la fase attuativa. L’ESMA in stretta collaborazione con l’EBA, l’EIOPA e la BCE avvierà infatti una serie di consultazioni (la prima delle quali avrà termine il 30/9/2023) sui nuovi standard tecnici.

Il DORA

Il DORA, che entrerà in vigore dal 17/1/2025, intende definire un quadro completo di regole per
l’identificazione e la gestione dei rischi ICT, nonché per l’adozione ed applicazione di strategie politiche,
procedure, strumenti e protocolli in materia di resilienza operativa digitale. Esso si applica alle entità del
settore finanziario tradizionale nonché ai fornitori di servizi di crypto-attività, emittenti di crypto-asset o
emittenti di token e fornitori terzi di servizi ICT, ad esclusione di soggetti ben individuati (art. 2). Tra gli
obiettivi, si pone quello di snellire e armonizzare le regole di condotta delle entità finanziarie nella gestionedel rischio ICT; aumentare la consapevolezza delle autorità di vigilanza sui rischi informatici e la gestione degli incidenti; garantire alle autorità di vigilanza il potere di sorvegliare i fornitori dei servizi ICT;
centralizzare il ruolo delle autorità di vigilanza garantendo un monitoraggio accurato del rischio derivante da terze parti. Altro punto saliente è l’obbligo del test periodico delle minacce nonché di pronta attuazione di misure correttive.

Il Pilot Regime

Da ultimo, con il Pilot Regime, si disciplina l’emissione e circolazione degli strumenti finanziari in forma
digitale, attraverso un regime sperimentale temporaneo grazie al quale le infrastrutture del mercato
finanziario potranno prestare servizi di negoziazione e trasferimento di strumenti finanziari mediante
l’utilizzo della tecnologia del registro distribuito cosiddetta DLT. Sono dunque ammesse esenzioni e deroghe temporanee ai requisiti regolamentari specifici previsti dalla legislazione Europea in materia di servizi finanziari, per consentire il graduale adattamento delle nuove tecnologie. Il Regolamento si applica alle infrastrutture ricadenti nella nozione di infrastrutture di mercato DLT (cioè, sistemi multilaterali di
negoziazione DLT, sistemi di regolamento DLT, sistemi di negoziazione DLT, meglio note come MTF DLT,
SS DLT o TSS DLT).

L’esigenza, in realtà, è proprio quella di trovare un punto di equilibrio tra la necessità
di aprire il nuovo regime a una base più ampia di investitori rispetto a quella dei mercati tradizionali e, al
contempo, tutelare tali investitori dai rischi di perdite finanziarie dettate dall’utilizzo di questa tecnologia così innovativa.

Il regime pilota stabilisce, inoltre, limitazioni ai valori mobiliari che possono essere ammessi alla negoziazione o regolati da un’infrastruttura di mercato DLT (cfr. art. 3). Infine, sotto il profilo della vigilanza, richiede all’ESMA di valutare se gli standard tecnici di regolamentazione vigenti, debbano essere modificati per essere applicati efficacemente anche ai titoli emessi, negoziati o registrati sui registri distribuiti DLT.

Tra le funzioni dell’ESMA vi è anche quella di presentare alla Commissione, entro il 24/3/2026, una relazione dettagliata sul regime pilota, sulla base della quale la Commissione redigerà una relazione per stabilire se debba essere mantenuto o modificato o esteso anche a nuove classi di strumenti finanziari.

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