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INTRO

Nel precedente articolo abbiamo cercato di fornire una breve panoramica  sullo stato della regolamentazione sulle criptoattività in UE, a partire dal Micar. Quest’oggi, invece, la nostra analisi si focalizzerà sulla situazione normativa italiana per quel che riguarda  l’emissione di  Security Token.

Come noto, per Security Token Offering (o STO) si intende l’offerta di strumenti finanziari che rappresentano asset tradizionali come azioni, obbligazioni, diritti, obblighi e loro derivati, ovvero di asset class alternativi (cryptoasset), i cui più disparati sottostanti beni reali, finanziari e virtuali, sono in grado di produrre ricchezza, aumentare di valore e incrementare il reddito degli investitori.

Per quanto il processo di conversione digitale di asset (c.d. tokenizzazione) risulti in sè simile, per alcuni tratti, ad un tradizionale procedimento di cartolarizzazione, esso offre evidenti vantaggi grazie all’utilizzo della Distributed Ledger Technology (DLT).  Quest’ultima, infatti, oltre ad assicurare maggiore trasparenza informativa per tutte le parti interessate dalla negoziazione del token, fornisce strumenti di migliore traccabilità dell’operazione di scambio. La tecnologia DLT offre, infatti, maggiore sicurezza rispetto ai tradizionali sistemi di registrazione delle operazioni di negoziazione, garantendo una più efficace offerta e rapidità delle transazioni, con evidente riduzione dei costi in ragione della celerità che contraddistingue i processi di scambio, tenuto conto anche della limitazione delle parti coinvolte in tali operazioni. 

Fermi gli evidenti vantaggi sul fronte della negoziabilità degli asset digitali, occorre dar conto di come, sul fronte normativo, il fenomeno dei Security Token ponga una serie di nuove sfide per i legislatori nazionali. 

In Italia, allo stato, non è ancora stata adottata una normativa organica che regoli compiutamente l’emissione, la sottoscrizione ed il collocamento dei Security Tokens in ambito finanziario. 

Al momento, nel nostro ordinamento si è solamente giunti al riconoscimento del valore giuridico riguardo alle certificazioni fornite tramite DLT e agli Smart Contract. Ed infatti, ai sensi dell’art. 8 ter del Decreto Semplificazioni (D.L. n. 135/2018 convertito con Legge n. 12/2019), sono state introdotte per la prima volta in Italiale definizioni di:

  1. «tecnologie basate su registri distribuiti» (DLT), quali tecnologie e protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili.
  2. «Smart Contract», ossia il programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Gli Smart Contract soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’Agenzia per l’Italia digitale con linee guida da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Tale assetto normativo, con la ormai prossima entrata in vigore del Regolamento UE n. 858/2022, prevista per marzo 2023, dovrà necessariamente aggiornarsi ed integrarsi con le disposizioni assunte in sede europea, considerata la diretta applicabilità a tutti i Paesi UE di un regime pilota uniforme di definizione e disciplina dello «Strumento Finanziario DLT», quale strumento finanziario emesso, registrato, trasferito e stoccato mediante la tecnologia a registro distribuito.

Tuttavia, occorre osservare come sul piano regolamentare, le Autorità di settore nazionali, in particolar modo Consob e Banca d’Italia, stiano cercando di adottare soluzioni di disciplina del fenomeno, seppur con un approccio di soft law. 

A tal riguardo, si segnala come la Consob, con la presentazione del suo ultimo piano strategico per il biennio 2022-2024 abbia deciso di supportare il processo di canalizzazione del risparmio verso l’economia reale, assicurando nel continuo adeguati livelli di tutela del risparmio, anche attraverso l’incentivazione dello sviluppo di di soluzioni FinTech, adottando un approccio sperimentale in un’ottica di collaborazione con il mercato nei processi innovativi. 

Il Progetto CONSOB-TECH cercherà infatti di individuare un canale dedicato all’interlocuzione con aziende e operatori FinTech, con l’obiettivo di identificare in una fase precoce opzioni tecnologiche compatibili con le norme a tutela degli investitori, eventuali barriere all’innovazione e necessità di aggiornamento e revisione delle regole e degli approcci di vigilanza.

Secondo quanto previsto dal richiamato piano strategico, la Consob cercherà di completare nel 2022, con la collaborazione del mercato e delle altre Autorità coinvolte, la definizione di una proposta normativa per introdurre nella legislazione nazionale regole di utilizzo della DLT nelle offerte di strumenti finanziari digitali – Security Token Offerings (STO).

  • Tale proposta normativa, sarà agevolata dall’avvio, già dai primi mesi di quest’anno, di sperimentazioni in Sandbox a livello nazionale, da parte della stessa Consob, di Banca d’Italia e dell’IVASS, funzionali ad individuare gli ostacoli normativi, regolamentari e di vigilanza all’innovazione FinTech che non discendono direttamente da norme europee.

Su fronte concorrente, anche Banca d’Italia nel giugno scorso ha pubblicato l’attesa Comunicazione in materia di tecnologie decentralizzate nella finanza e criptoattività.

Il documento, come chiarito dalla stessa Banca centrale nazionale, è volto a richiamare l’attenzione degli intermediari vigilati, dei soggetti sorvegliati e di quelli che operano a vario titolo negli ecosistemi decentralizzati, anche come utenti, sia sulle opportunità sia sui rischi connessi con l’utilizzo di tali tecnologie e con l’operatività in cripto-attività, evidenziando alcuni profili rilevanti per il loro presidio. 

In particolare, con il richiamato provvedimento la Banca d’Italia ha assicurato che – in raccordo con la BCE e con le altre autorità di controllo nazionali – continuerà a monitorare l’andamento del mercato delle cripto-attività e l’evoluzione dell’uso delle tecnologie decentralizzate nella finanza, al fine di valutarne i rischi e gli impatti sulla stabilità finanziaria, sugli intermediari bancari e finanziari, sul corretto funzionamento del sistema di pagamenti e sulla tutela della clientela.

Del pari, l’Autorità preposta al settore bancario nazionale ha chairito che, d’intesa con le altre Autorità Competenti, interverrà con indicazioni aventi anche natura prescrittiva per contribuire a garantire uno sviluppo dei servizi basati su tecnologie decentralizzate sicuro, efficiente, inclusivo, sostenibile, nel rispetto della normativa nazionale vigente, in particolar modo per quella prevista in materia AML.